Art. 6.
(Corsi di aggiornamento).

      1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, dispone che tutti gli uffici scolastici regionali organizzino, negli ambiti provinciali di rispettiva competenza, corsi di aggiornamento per tutto il personale tecnico del comparto scuola già inquadrato nel profilo tecnico di area B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), di cui alla tabella A allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003 di cui all'accordo 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003 e per l'ex personale degli enti locali corrispondente alla qualifica di assistente tecnico di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1999.
      2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati per aree omogenee, presso gli istituti tecnici statali o presso gli istituti regionali di ricerca educativa o presso le università ovvero presso le principali aziende specializzate in uno dei settori tecnici di area e devono concludersi entro il 31 agosto 2008.
      3. La durata dei corsi di cui al comma 1 non può essere inferiore a:

          a) 60 ore per il personale di cui all'articolo 5 e che sia in possesso di uno dei diplomi di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo 5;

          b) 150 ore per il personale in possesso del diploma di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 5;

          c) 600 ore per il personale di cui al comma 6 dell'articolo 5, con la istituzione di un esame finale; in tale caso la frequenza

 

Pag. 8

del corso e il superamento dell'esame finale assumono valore abilitante ai fini dell'inquadramento di detto personale nei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico.